Una nostra lettrice ci chiede: “sono una docente di scuola primaria in servizio con un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Lunedì 11 dovrò recarmi a sostenere la prova scritta del concorso. Desidero conoscere come posso fare ad assentarmi dal servizio senza rischiare di perdere la supplenza”.
Per rispondere alla nostra lettrice e rassicurarla sul fatto che non correrà alcun rischio di perdere la supplenza, facciamo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) sottoscritto il 18 gennaio 2024, entrato in vigore l’indomani, il 19 gennaio 2024. Esso esprime chiaramente all’articolo 35 le disposizioni riguardanti i permessi spettanti al personale scolastico con contratto a tempo determinato.
L’articolo 35 del suddetto contratto, in merito a ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato, stabilisce che al personale con questo tipo di contratto si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le disposizioni riguardanti ferie, permessi e assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni espresse nei diversi commi.
Il CCNL sopra citato prevede che il personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compreso il personale di religione cattolica, ha diritto, su richiesta, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per quanto riguarda il personale docente con contratto per supplenze temporali, compreso quello di religione cattolica, sono previsti permessi non retribuiti, fino a un massimo di sei giorni per anno scolastico, per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Tali giorni, da detrarre dalle ferie maturate, possono essere usufruiti solo se vi è la possibilità di sostituire il personale assente con altro personale nella stessa sede, e a condizione che ciò non comporti ulteriori oneri, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Al personale docente assunto a tempo determinato, compreso il personale di religione cattolica, sono inoltre concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami, fino a un limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, inclusi quelli necessari per il viaggio.
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