A determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico.
Inoltre, ricordiamo la circolare ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012, che fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici a seguito degli eccezionali eventi atmosferici.
200 giorni di attività didattica
Come prevede il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, la regolarità dell’anno scolastico è fissata in almeno 200 giorni di lezione.
Tuttavia, la circolare Miur sopra citata del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo o simili circostanze, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.
Numero di assenze
La normativa vigente prevede che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:
motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi;
motivi religiosi debitamente documentati.
Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:
entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto delle assenze dalla dirigente scolastica o dai suoi collaboratori;
assenze collettive;
assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curriculare.
Mancato conseguimento limite minimo di frequenza
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento 122/2009, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o alla maturità.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al limite.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
Tali circostanze sono oggetto di accertamento preliminare da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.