Se un docente supplente si infortuna durante il servizio ha le stesse identiche tutele del personale a tempo indeterminato.
IL CASO DEL DOCENTE SUPPLENTE INFORTUNATO SUL LAVORO
Un docente a tempo determinato nominato dalla terza fascia di Istituto fino al 22 dicembre 2017, per sostituire un docente in malattia, in caso di infortuno ha gli stessi diritti del docente titolare. Il caso specifico si è verificato di recente in un Liceo, dove una supplente si è infortunata in aula per la caduta di un banco sul suo piede. Portata al pronto soccorso ha avuto ingessato il piede e le sono stati concessi 45 giorni di risposo e cure. La docente ha immediatamente avviato le pratiche per infortunio sul lavoro richiedendo tutti i benefici di legge e il risarcimento per l’accaduto. La risposta della segreteria è stata superficiale, infatti le era stato detto che essendo docente supplente breve, non aveva diritto a nessun benefico e a nessun risarcimento.
NORME SULLE ASSENZE PER INFORTUNIO SUL LAVORO
Invece l’art.20 del CCNL scuola 2006/2009 al comma 1 specifica che “in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui agli art. 17, comma 8, lettera a)”. Inoltre viene ulteriormente specificato al comma 3 dello stesso articolo contrattuale che “Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
NESSUNA TRATTENUTA NEMMENO PER I SUPPLENTI BREVI
Quindi è chiaro che se il periodo di malattia è dovuto ad un infortunio sul lavoro non si applicano riduzioni stipendiali , anche nel caso della docente supplente breve: Per cui in tal caso non è applicabile il comma 10 dell’art.19 del CCNL scuola in cui è disposto che “nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 46319, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”. Per cui la docente supplente può fare la sua convalescenza di 45 giorni pagata al 100%, il calcolo dei giorni di convalescenza non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, inoltre queste tutele continuano a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza della patologia causata dall’infortunio.