Le assenze degli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati ma riconosciuti dai consigli di classe, possono essere oggetto di deroghe da parte degli stessi e del collegio dei docenti. Alla base della attenta valutazione dei percorsi personalizzati il ministero richiama espressamente sia i principi enunciati dalla Legge 53/2003 artt.1 e 2 (circolare n. 8 del 6 marzo 2013 strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali) che il D.P.R. 275/99 artt. 8 e 9, decreto legislativo n. 59/2004 art. 11 (Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni). L’obiettivo della circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 è quello di ricordare che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Le assenze sempre documentabili e per eccezionali motivi familiari (come trasferimenti temporanei del nucleo familiare per motivi di lavoro e/o situazioni di grave disagio socio-familiare) potranno essere prese in considerazione da parte dei consigli di classe e del collegio docenti al fine di garantire “un intervento didattico fortemente personalizzato”.
In questo modo i consigli di classe e il collegio docenti valuteranno direttamente l’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale nella definizione dei progetti didattici personalizzati. La delibera del collegio docenti e la scelta dei criteri sul numero massimo delle assenze sarà determinata dalla necessità di soddisfare i bisogni educativi speciali (Bes) nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal ministero, valutando l’opportunità di stabilire deroghe su “ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico – didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l’assunzione delle stesse” (fonte Bes ufficio scolastico regionale per la Lombardia Milano 2013). Ad ogni buona prassi d’inclusione scolastica e nel rispetto delle linee guida integrazione scolastica del 4 agosto 2009 e dell’autonomia scolastica “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale].
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo [..] fatta salva l’autonomia scolastica [..] validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni. “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali.
Giuseppe Argiolas
Consigliere Nazionale CIIS Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno