Il personale scolastico ha diritto ad assentarsi dal lavoro una volta chiamato a ricoprire cariche pubbliche. Secondo quanto previsto dal D.lgs 165 del 2001 insegnanti e personale ATA, in quanto dipendenti della pubblica amministrazione, hanno la possibilità di assentarsi per l’elezione al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o ai Consigli regionali.
A norma dell’art. 68 del D. lgs 165 del 30 marzo 2001, l’intero personale scolastico, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nel parlamento italiano, europeo o in un consiglio regionale, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato a partire dalla sua proclamazione ufficiale.
Spetta alle camere e ai consigli regionali comunicare alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
Il personale chiamato a ricoprire una carica pubblica, ha la possibilità di optare fra:
L’intero periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare o regionale è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
I posti rimasti vacanti, verranno ricoperti dalle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, secondo le disposizioni previste dalla nota 25089 del 6 agosto 2021, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.
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