Le assenze dovute a gravi patologie sono soggette alla decurtazione retributiva di cui all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008?
In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà possibile per il personale ATA usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo?
A queste due domande ha risposto l’ARAN con due orientamenti applicativi, che riprendono la normativa di riferimento.
Per le assenze per malattia nel pubblico impiego sono previste delle decurtazioni retributive, che però non riguardano determinate patologie.
Infatti, il CCNL Scuola, all’art. 17, comma 9, prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Questo beneficio è stato confermato anche dall’art.71, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, prevedendo espressamente che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. […]”.
L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36, nel riprendere le suddette norme di riferimento, ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.
La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. La comunicazione di tali dati è finalizzata esclusivamente all’attribuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti.
Il CCNL Scuola, all’art. 13, comma 10, per il personale docente dispone che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per quanto riguarda il personale A.T.A., fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
L’ARAN, con proprio orientamento applicativo (CIRS39), precisa che sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012, ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.
Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.
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