Può capitere che qualche dirigente scolastico, particolarmente distratto, richieda la visita fiscale per l’assenza di un insegnante malato per grave patologia.
Questo comportamento è discutibile, perché non tiene conto del comma 9 dell’art.17 del contratto collettivo di lavoro degli insegnanti e del personale scolastico. Si ricorda che in tale comma ì scritto : “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione. Le stesse disposizioni normative si applicano al personale assunto a tempo determinato, cosi come scritto nell’art.19 comma 15. Quindi appare del tutto evidente che se un docente ha presentato a scuola la documentazione di un suo stato clinico di grave patologia , qualora si dovesse assentare per motivi di salute legati alle terapie o alle loro conseguenze collaterali certificate, non dovrà subire riduzioni stipendiali e non dovrebbe sottostare, per il buon gusto e il buon senso, alla visita fiscale. Per quanto riguarda le visite fiscali, bisogna dire che la normativa che le regola è richiamata dalla circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18-12-2009 e dalla più recente legge 111/2011 all’art. 16, comma 9. La visita fiscale è obbligatoria sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi, nel richiedere le visite, il dirigente scolastico dovrebbe tener conto della condotta complessiva del dipendente e dei costi della visita stessa. Il controllo non è disposto in caso di ricovero in ospedali pubblici o convenzionati. In conclusione possiamo affermare che l’insegnante che ha una grave patologia, che è stata comunicata tramite certificazione medica alla scuola di servizio, quando si assenterà anche per sottoporsi a visite specialistiche e analisi cliniche riconducibili alla grave patologia non dovrà temere la visita fiscale , ma dovrà presentare un’attestazione della struttura specialistica dalla quale risulti l’avvenuta visita.