Personale

Assenze per gravi patologie, entro quando fruire delle ferie maturate e non godute?

Il CCNL Scuola, all’art. 13, comma 10, per il personale docente prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Per quanto riguarda il personale A.T.A., fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

In proposito, l’ARAN è interventuo con un proprio orientamento applicativo (CIRS39), precisando che sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012, ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.

Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Piano estate 2024, per Valditara è stato un successo: un milione di studenti scuola per fare sport, corsi di recupero e in laboratorio

“Possiamo dire che il Piano Estate è stato un successo”: così il ministro dell'Istruzione e…

22/07/2024

Smemoranda 2024, l’imprenditore che ha rilevato il brand: “Scrivere allena la mente e affina le tecniche di apprendimento”

Come abbiamo scritto tempo fa, lo storico brand "Smemoranda" è salvo: il diario che negli…

22/07/2024

Vaccino anti Papilloma virus per l’iscrizione scuola, Governo impugnerà la legge regionale pugliese. Lopalco: “Strizzatine d’occhio ai novax”

“Il Governo italiano impugnerà la legge regionale pugliese n.22 sull’obbligo da parte dei cittadini dagli…

22/07/2024

Totò Riina, spunta la sua pagella di terza elementare: nove in “educazione morale e civica” e nessuna insufficienza

Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato la pagella di terza elementare, frequentata in carcere all'età…

22/07/2024

Report Ancodis collaboratori dirigenti scolastici 2023/24: il lavoro non riconosciuto dei docenti nella scuola autonoma

Al termine dell'anno scolastico 2023-2024, Ancodis elabora il report dell’annuale questionario proposto ai collaboratori dei…

22/07/2024