Personale

Assenze per malattia, come vengono calcolate per il supplente con un contratto al 30 giugno e uno di supplenza breve?

Non è infrequente il caso di un supplente che stipuli un contratto con una scuola fino al 30 giugno e un altro di supplenza breve con un’altra scuola per completamento di orario.

In questo caso, come deve essere calcolata l’assenza per malattia del docente?

A questa domanda ha risposto l’ARAN con proprio orientamento applicativo.

In particolare, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, prevede una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Supplenza fino al termine delle attività didattiche o anno scolastico

Nel caso di contratto fino al termine delle attività didattiche o per l’intero a.s., al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Supplenza breve

Nel caso invece di supplenza breve, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.

Conclusioni dell’ARAN

Pertanto, nel caso specifico, l’ARAN conclude che ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Dl sport e scuola, D’Aprile (Uil Scuola): “973 unità ATA saranno rimosse senza possibilità di sostituzione”

Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha espresso preoccupazione riguardo al decreto…

18/07/2024

Assegnazioni provvisorie, titolare su materia e specializzata sul sostegno, quale classe di concorso ha precedenza?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

18/07/2024

Abbandono scolastico, aumenta se i genitori sono poco istruiti: lo dice l’ISTAT

Resta fondamentale il livello di istruzione dei genitori per i percorsi di studio dei figli:…

18/07/2024

Scuole paritarie, dal PNRR 45 milioni per progetti contro la dispersione scolastica, la nota del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…

18/07/2024

Assunzioni in ruolo, supplenze e vincoli nella mobilità annuale per i neoassunti: facciamo il punto – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e alcune operazioni, come ad esempio le domande…

18/07/2024

Come educare i nostri figli ad essere autosufficienti e indipendenti

In Italia la situazione sotto questo punto di vista evidenzia come si è ancora indietro…

18/07/2024