Com’è noto, il CCNL di comparto del personale scuola disciplina in modo diverso la retribuzione per le assenze per malattia, in base alla natura temporanea o meno del rapporto di lavoro.
Per il personale di ruolo- in caso di malattia- è previsto il seguente trattamento economico:
a) intera retribuzione per i primi nove mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
c) 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi.
Il personale con contratto a tempo determinato – sempre che sia stato assunto per una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche)- ha invece diritto alla retribuzione per intero solo per il primo mese di assenza; nel secondo e terzo mese, la retribuzione viene ridotta al 50%.
Trascorso tale periodo, il personale precario avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto senza assegni, per un periodo complessivo di 9 mesi in un triennio[1].
Non c’è chi non colga la palese disparità di trattamento prevista per le due tipologie contrattuali, disparità di trattamento che si pone in conflitto con la normativa europea in tema di contratto a tempo determinato.
Finora però la questione non è stata adeguatamente affrontata in sede giudiziaria, in quanto raramente – in un rapporto di lavoro di alcuni mesi – si superano di molto i tre mesi di malattia.
Il caso.
Il caso affrontato dal Tribunale di Grosseto si riferisce ad una docente invalida al 100% (ha dovuto subire addirittura l’amputazione di una parte della gamba) la quale -proprio a causa delle sue condizioni- era stata costretta ad affrontare vari interventi chirurgici con ricoveri ospedalieri intervallati da brevi periodi di convalescenza, che l’avevano inevitabilmente portata a superare il periodo di un mese per il quale si ha diritto all’intera retribuzione.
La scuola presso la quale prestava servizio, nonostante la sua invalidità, le aveva decurtato lo stipendio, prima dimezzandolo, per poi portarlo addirittura a zero.
Si tratta senza dubbio di una discriminazione inaccettabile e indifendibile anche moralmente, ove si consideri che il provvedimento del Dirigente Scolastico andava a tagliare il già magro stipendio di una insegnante precaria, invalida al 100%, persino per il periodo in cui la stessa era ricoverata in ospedale per subire l’amputazione di una gamba.
Il Tribunale di Grosseto (sentenza n. 23 del 25 gennaio 2023) ha accolto il ricorso della docente, ricordando quanto prevede l’art. 17, comma 9, del CCNL del comparto scuola.
“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Tale regola vale anche per i docenti precari, in virtù del disposto dell’art. 19, comma 15, che prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni relative alle gravi patologie anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato.
[1] Cfr. art. 19, comma 2 e ss. CCNL di comparto 2006/2009.
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