Assenze per malattia di docenti e personale Ata, ecco cosa prevede la legge e il contratto scuola

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Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla assenze per malattia del personale docente e Ata.

Sono una docente con contratto a tempo determinato ed ho una invalidità all’80% con legge 104 art.3, comma 1, avrei bisogno di sapere se ho diritto ad avere dei permessi per le assenze da scuola per le terapie che riguardano le cure riferite alla mia invalidità.

Si, hai diritto fino a 30 giorni di permesso ad anno solare per le cure che riguardano la propria invalidità. Questo diritto è riferibile a tutti coloro a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Come si calcola il comporto della malattia per docenti e ata che hanno un contratto a tempo indeterminato?

Un docente di ruolo o un personale Ata con contratto a tempo indeterminato ha fino a nove mesi di malattia, in un triennio, pagati al 100%, poi si passa ad avere altri tre mesi pagati al 90% e ulteriori sei mesi con retribuzione al 50%. Arrivati ai 18 mesi di malattia su descritti, ci sono altri 18 mesi di malattia senza assegni. Per calcolare il periodo di comporto per le assenze dovute a malattia ordinaria, bisogna contare a ritroso tutta la malattia utilizzata negli ultimi tre anni a partire dall’ultima richiesta di assenza per malattia.

L’assenza dei docenti o personale ATA per covid-19 rientra nella malattia ordinaria?

Ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti e ata a tempo indeterminato e determinato, anche quella dei docenti supplenti nominati dal dirigente scolastico per periodi brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino.