In data 11 aprile l’ARAN ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi riferiti al Comparto Istruzione e Ricerca.
Tra questi, due riguardano le assenze per malattia.
Con parere CIRS113b l’ARAN ha risposto alla seguente domanda:
Per il personale scolastico con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, nel conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia di cui all’art. 19, comma 10, del CCNL Scuola del 29.11.2007, vanno ricompresi anche i giorni di assenza per malattia certificata per grave patologia previsti dall’art. 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29.11.2007?
Questa la risposta:
L’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007, comma 1, prevede per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.
I commi 10 e 15 dell’articolo 19 sopra citato, dispongono che in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui retribuiti al 50% e che a tale personale si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.
Il comma 9 su citato esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Per il riconoscimento del beneficio, pertanto, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.
Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007.
L’orientamento applicativo CIRS114 risponde invece alla seguente domanda:
A fronte di diversi certificati medici presentati dal dipendente, intervallati dai giorni di ferie già chiesti e autorizzati, si può considerare un unico periodo continuativo di assenza per malattia?
Di seguito la risposta dell’ARAN:
Le ferie e la malattia sono due istituti giuridici diversi e separati disciplinati dagli artt. 13 e 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007.
In merito va precisato che la fruizione delle ferie non può coincidere con i giorni di malattia. Pertanto, di norma, prima di concedere un periodo di ferie ad un lavoratore precedentemente assente per malattia, è necessario accertarsi che lo stesso sia effettivamente guarito, ad esempio attraverso il rientro in servizio del lavoratore.
Tuttavia, nel caso di specie, considerato che le ferie erano state autorizzate prima dell’insorgenza dell’evento morboso, al fine di venire incontro alle esigenze del lavoratore guarito, si ritiene possibile fruire delle ferie senza ripresa del servizio. In tal caso, se i due certificati medici siano distinti e non recanti la dicitura prosecuzione della malattia, i giorni di ferie intercorrenti nel mezzo non vengono considerati malattia ma ferie.
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