Nel caso di assenza per malattia, tutti i dipendenti sono tenuti a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi. Si tratta delle cosiddette fasce di reperibilità, che per diversi anni sono state differenti tra lavoratrodi del privato e del pubblico.
Ma quali sono ora questi orari?
Riepiloghiamo le regole alle quali i lavoratori della scuola debbono attenersi.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Questo decreto aveva dunque ampliato gli orari delle fasce di reperibilità, causando una vera e propria disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.
Fino a quando il TAR del Lazio, con sentenza n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, non ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata.
Sulla base della sentenza, l’INPS, con messaggio numero 4640 del 22/12/2023, ha fornito le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari, stabilendo che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
In caso di assenza del lavoratore alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica.
Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
In questi casi, dunque, non è necessario per il dipendente rispettare le suddette fasce di reperibilità.
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