- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Soltanto in questi casi, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta successivamente, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
In merito al codice “E”, l’INPS chiarisce che si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Di conseguenza, ogni eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.