Soltanto in questi casi, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta successivamente, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
In merito al codice “E”, l’INPS chiarisce che si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Di conseguenza, ogni eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.
Le date di inizio e scadenza della presentazione della domanda delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie…
Il giudizio degli studenti? È un errore realizzarlo con la media aritmetica, ma va prodotto…
Fiori sì, fiori no: è il dilemma di questi giorni; in tanti si chiedono se…
Fermo restante che permane il vincolo triennale per i docenti neoassunti, con l’accordo sottoscritto il…
Si parla ancora della questione dei genitori che accompagnano i figli fuori all'orale di maturità,…
Una docente lavoratrice madre, residente con il figlio minore di 6 anni nella provincia di…