Se un dipendente della scuola si assenta per malattia, è tenuto a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.
L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
Esonero dall’obbligo di reperibilità
Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 prevede che è previsto l’esonero dall’obbligo di reperibilità per:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.