Personale

Assenze per malattia personale con contratto a tempo determinato

Il diritto alla salute è tutelato dalla nostra Costituzione, in virtù di tale diritto la norma attuativa garantisce a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato la possibilità di assentarsi dal servizio, fermo restante il diritto dell’amministrazione di accertare l’effettivo stato di malattia del personale.

Assenze per malattia personale non di ruolo

Il CCNL del 2019/2021 entrato in vigore il 18 gennaio del 2024 all’art. 35, nel disciplinare le assenze del personale scolastico, fa una distinzione tra il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, per il tempo necessario.

Personale con contratto annuale

Il personale scolastico con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 9 mesi in un triennio scolastico che va calcolato a ritroso rispetto all’ultimo evento morboso. Esempio se un docente o ATA si assenta dal 27 al 31 gennaio del 2025, il triennio comprenderà il periodo intercorrente a ritroso dal primo febbraio 2025 al primo febbraio 2022.

Retribuzione per il suddetto periodo

Il personale docente, ATA e docente di religione cattolica, con contratto a tempo determinato annuale, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta:
• Per intero nel primo mese di assenza,
• Nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
• Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Effetti giuridici

Le assenze per malattia parzialmente retribuite, quindi il secondo e il terzo mese, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre il periodo di malattia senza assegni pari ai restanti sei mesi, non è riconosciuto agli effetti dell’anzianità del servizio.

Personale supplenze brevi

Il personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, per supplenze brevi, ha diritto ad assentarsi da lavoro, nei limiti di durata del contratto medesimo e alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50 per cento.

Salvatore Pappalardo

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