L’assenza per malattia del personale scolastico è regolata dal CCNL/scuola del 2006/2009, norma confermata nell’ultimo contratto sottoscritto nel 2018 e da altre norme giuridiche intervenute in merito.
Personale scolastico di ruolo
Il personale di ruolo che si assenta dal servizio per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 18 mesi retribuiti e ulteriori 18 mesi senza assegni in un triennio.
Periodo retribuito
- per i primi 9 mesi intera retribuzione;
- per i successivi 3 mesi con una retribuzione pari al 90%;
- per i successivi 6 mesi con una retribuzione pari al 30%.
le assenze per malattia, retribuite parzialmente, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e sono validi a tutti gli effetti.
Periodo non retribuito per gravi esigenze di salute
Il dipendente che dovesse avere bisogno di altro congedo per gravi condizioni di salute, sarà sottoposto dall’amministrazione all’accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Risultanze dell’accertamento
Qualora il dipendente :
- fosse riconosciuto idoneo a riprendere l’attività, è concesso di assentarsi, senza alcun trattamento retributivo, ma con la conservazione del posto per ulteriori 18 mesi;
- fosse riconosciuto inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
- qualora fosse riconosciuto inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso
Cosa s’intende per triennio
Ai fini del diritto alla retribuzione o meno delle assenze per malattia, è opportuno sapere, che il triennio non si riferisce né all’anno solare, né all’anno scolastico, ma al periodo che viene a determinarsi dall’assenza per malattia dell’ultimo giorno dell’evento morboso.
Come si calcola il triennio
Per cercare di essere quanto più chiari possibili facciamo un esempio concreto:
Poniamo un docente che chiede 10 giorni di congedo per malattia dal 15 novembre al 24 novembre 2022 e vuole sapere se sarà retribuito secondo i parametri su esposti o se non sarà retribuito.
- per prima cosa deve sapere qual è il triennio a cui fare riferimento; nel nostro caso sarà il triennio che va dal 14 novembre 2022 al 14 novembre 2019
- nel suddetto periodo, (definito periodo di comporto) il docente dovrà sommare tutti i giorni di malattia di cui ha usufruito
- fatta la somma aggiungere gli ultimi 10 giorni di malattia richiesti
in rapporto al risultato dei giorni complessivi si comprende se si ha diritto alla retribuzione e alla percentuale della stessa o non si ha diritto alla retribuzione.
Periodi da non conteggiare nel triennio
Ai fini del conteggio dei giorni di malattia nel triennio non vanno calcolati:
- i giorni di malattia per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;
- i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
- i giorni di assenza dovuti a infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica;
- i giorni di congedo per le necessarie cure per gli invalidi, norma statuita dal decreto 119 del 2011;
- malattia determinata da gravidanza nota n° 25/I/0011428 del 2008;
- i giorni di ricovero per accertata positività al Covid-19, legge n° 27 del 2020
Decurtazione sui primi 10 giorni
Secondo quanto disposto dall’art 71 comma 1 della legge 133 del 2008 per ogni singola richiesta di assenza per malattia, fino a dieci giorni di assenza, “è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, e di ogni altro trattamento accessorio”.
Nel caso in cui il personale dovesse assentarsi, sempre per motivi di salute, senza soluzione di continuità, la richiesta non è considerata nuova domanda per cui non è operata alcuna trattenuta
Assenza senza decurtazione
Non sono soggetti a decurtazione i seguenti congedi per malattia:
- ricovero in ospedale
- day-hospital
- prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso
- periodo di convalescenza post ricovero
- ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente sostitutiva del ricovero ospedaliero;
- infortunio sul lavoro;
- infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Modalità di presentazione della domanda
Il giorno in cui accade l’evento, il personale interessato deve avvisare telefonicamente la segreteria e appena possibile far recapitare la domanda con il numero dei giorni richiesti.
Certificazione
Il periodo della malattia va giustificato mediante certificato inviato via telematica all’INPS che a sua volta la inoltra alla scuola dove presta servizio il personale interessato, dal medico curante convenzionato con il servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica. Non sono validi i certificati rilasciati da specialisti non convenzionati
Accertamento della malattia
È compito del dirigente scolastico valutare, l’invio della visita fiscale al dipendente sulla base non solo della condotta del personale, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita.
La visita fiscale diventa obbligatoria inviarla se la richiesta di assenza per malattia dovesse verificarsi prima o dopo una giornata festiva o comunque non lavorativa.
Orari visita fiscale
Per le visite fiscali, volte ad accertare la reale malattia del personale, è stato previsto il seguente orario di reperibilità anche in giornate festive: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.