L’assenza per malattia del personale scolastico è regolata dal CCNL/scuola del 2006/2009, norma confermata nell’ultimo contratto sottoscritto nel 2018 e da altre norme giuridiche intervenute in merito.
Il personale di ruolo che si assenta dal servizio per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 18 mesi retribuiti e ulteriori 18 mesi senza assegni in un triennio.
le assenze per malattia, retribuite parzialmente, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e sono validi a tutti gli effetti.
Il dipendente che dovesse avere bisogno di altro congedo per gravi condizioni di salute, sarà sottoposto dall’amministrazione all’accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Qualora il dipendente :
Ai fini del diritto alla retribuzione o meno delle assenze per malattia, è opportuno sapere, che il triennio non si riferisce né all’anno solare, né all’anno scolastico, ma al periodo che viene a determinarsi dall’assenza per malattia dell’ultimo giorno dell’evento morboso.
Per cercare di essere quanto più chiari possibili facciamo un esempio concreto:
Poniamo un docente che chiede 10 giorni di congedo per malattia dal 15 novembre al 24 novembre 2022 e vuole sapere se sarà retribuito secondo i parametri su esposti o se non sarà retribuito.
in rapporto al risultato dei giorni complessivi si comprende se si ha diritto alla retribuzione e alla percentuale della stessa o non si ha diritto alla retribuzione.
Ai fini del conteggio dei giorni di malattia nel triennio non vanno calcolati:
Secondo quanto disposto dall’art 71 comma 1 della legge 133 del 2008 per ogni singola richiesta di assenza per malattia, fino a dieci giorni di assenza, “è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, e di ogni altro trattamento accessorio”.
Nel caso in cui il personale dovesse assentarsi, sempre per motivi di salute, senza soluzione di continuità, la richiesta non è considerata nuova domanda per cui non è operata alcuna trattenuta
Non sono soggetti a decurtazione i seguenti congedi per malattia:
Il giorno in cui accade l’evento, il personale interessato deve avvisare telefonicamente la segreteria e appena possibile far recapitare la domanda con il numero dei giorni richiesti.
Il periodo della malattia va giustificato mediante certificato inviato via telematica all’INPS che a sua volta la inoltra alla scuola dove presta servizio il personale interessato, dal medico curante convenzionato con il servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica. Non sono validi i certificati rilasciati da specialisti non convenzionati
È compito del dirigente scolastico valutare, l’invio della visita fiscale al dipendente sulla base non solo della condotta del personale, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita.
La visita fiscale diventa obbligatoria inviarla se la richiesta di assenza per malattia dovesse verificarsi prima o dopo una giornata festiva o comunque non lavorativa.
Per le visite fiscali, volte ad accertare la reale malattia del personale, è stato previsto il seguente orario di reperibilità anche in giornate festive: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
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