Il CCNL Scuola 2006/2009, all’art. 17, comma 9 (confermato dal CCNL 2019/2021), prevede che sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportino l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Quindi, in questo caso, non si applicano le decurtazioni retributive previste genericamente per le assenze per malattia del pubblico impiego.
L’ARAN, con orientamento applicativo CIRS36 ha precisato che “ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola ed è soggetto alle eventuali decurtazioni previste dalla normativa di legge e contrattuale”.
Con altro orientamento applicativo, il CIRS113b, l’ARAN ha ricordato che l’art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, comma 1, prevede per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.
I commi 10 e 15 dell’articolo 19 sopra citato, dispongono che in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui retribuiti al 50% e che a tale personale si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9.
Il comma 9 su citato esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Ai fini del beneficio vanno, quindi, ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.
Per il riconoscimento del beneficio, pertanto, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.
Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 19 del CCNL Scuola del 29.11.2007.
La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati. Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
La comunicazione di tali dati è finalizzata esclusivamente all’attribuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dei dipendenti.
Il 7 agosto è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici.
Una delle novità è riportata all’art. 13 rubricato “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”.
Il nuovo contratto prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.
Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
In tali giornate il dirigente ha diritto all’intero trattamento economico.
L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato; dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui sopra.
I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse devono essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
Con la dichiarazione congiunta n. 1 si prevede che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.
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