L’articolo 35 del CCNL 2029/2021 sottoscritto il 18 gennaio ed entrato in vigore il 19 gennaio del 2024 per quanto riguarda le assenze dal servizio per motivi di salute per il personale scolastico (docenti e ATA), ha mantenuto le stesse disposizioni previste dall’articolo 19 del CCNL 2006/2009.
Il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, può assentarsi dal servizio per motivi di salute mantenendo il diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico.
Partendo dall’ultimo evento morboso e a ritroso nel tempo si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Al personale con contratto a tempo determinato, fermo restante il diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi per ciascun anno scolastico, spetta la retribuzione per intero nel primo mese di assenza, il 50% nel secondo e terzo mese e senza assegni ma con il diritto alla conservazione del posto per i restanti sei mesi.
Per il personale scolastico con contratto temporaneo stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che riconosce il diritto, nei limiti della durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni per anno scolastico.
Fermo restando il limite dei 30 giorni di assenza, in ciascun anno scolastico al personale con contratto temporaneo è corrisposta la retribuzione per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo permane solamente il diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, o con contratto temporaneo stipulato dal Dirigente scolastico per il tempo necessario, le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Mentre i periodi di assenza per malattia senza assegni, interrompono l’anzianità del servizio sia economicamente sia giuridicamente.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero, i giorni di day hospital e le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate. Per questi giorni spetta l’intera retribuzione.
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