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Assenze per pratica sportiva agonistica

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E’ comunque previsto un regime derogatorio al limite minimo di frequenza alle lezioni, limitato però a quei casi in cui le assenze siano adeguatamente motivate e non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Le casistiche possibili, a titolo puramente indicativo, sono le assenze dovute a: 
gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

– terapie e/o cure programmate; 
– donazioni di sangue;  
– partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
– adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle attività sportive a livello agonistico, la nota in commento ricorda che questo principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita
all’interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell’On.le Di Centa nella seduta della Commissione cultura del 9 novembre 2010. Nella risposta si fa riferimento agli “studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico”, ma è evidente che possa essere estesa a tutte le discipline sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse.
E di questo fattore debbono quindi tener conto i consigli di classe nella valutazione degli alunni interessati, non limitandosi ad applicare rigidamente il limite del monte ore annuale stabilito dal D.P.R. 122/2009.