Come ci si comporta se la malattia dell’insegnante è causata da terzi?
In un momento in cui le assenze degli insegnanti sono sotto la lente d’ingrandimento del governo che alza la guardia contro i furbetti del giorno di malattia, bisogna dire con estrema sincerità che il fenomeno delle assenze di malattia degli insegnanti è abbastanza omogeneo su tutto il territorio nazionale, con una media regolare che oscilla intorno i 12 giorni all’anno per singolo docente.
La media si alza notevolmente, se si considerano anche le giornate di malattia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Tra le norme contrattuali che regolamentano la malattia, vogliamo ricordare quella scritta nel comma 17 dell’art.17 del contratto nazionale della scuola. Una norma, quella su citata, poco applicata dalle scuole e che pochissimi dirigenti scolastici fanno rispettare. Eppure con questa norma le Amministrazioni scolastiche, potrebbero recuperare delle economie utilissime in questi periodi di magra.
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Di che norma si tratta? Perché diversi i dirigenti scolastici spesso la ignorano? La norma si riferisce al caso di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio ascrivibile a responsabilità di terzi, del docente o del dipendente scolastico. In tali circostanze il dipendente dovrà collaborare con l’Amministrazione al fine di recuperare la retribuzione corrispostagli durante il periodo di malattia. Quindi se la malattia è cagionata per l’incuria di terzi, anche in orario non di lavoro e lontano dalla scuola, il dipendente, docente o ata, dovrà attivarsi in modo collaborativo con l’Amministrazione per fare pagare al responsabile quanto pagato dallo Stato per la prestazione lavorativa. Ma quanti dirigenti scolastici attivano questa pratica contrattuale? Quanti Ds rammentano con circolari interne il comma 17 art.17 del Ccnl 2006-2009? Purtroppo sono pochissimi i dirigenti scolastici che diramano ed applicano questa importantissima norma contrattuale. Ma come ci si comporta se la malattia dell’insegnante è causata da terzi? Il docente deve segnalare immediatamente a scuola l’accaduto, specificando le modalità del fatto causativo dell’infortunio o malattia, le generalità della persona ritenuta responsabile, i riferimenti dell’ assicurazione del presunto responsabile, qualora trattasi di incidente stradale.
La segnalazione fatta dal docente consente all’Amministrazione di attivare le procedure burocratiche per il risarcimento del danno subito a causa della mancata prestazione del lavoro in conseguenza dell’infermità determinata dall’infortunio. Questa procedura non può essere considerata una facoltà da parte del lavoratore e dell’Amministrazione, ma è un obbligo contrattuale. Resta il fatto che il recupero di queste somme viene perso dall’Amministrazione per l’ignavia di chi dirige la scuola in modo poco aziendale o semplicemente per mancata conoscenza delle norme contrattuali.
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