Il CCNL “Istruzione e Ricerca”, siglato il 19 aprile 2018, al pari dei contratti di altri Comparti, ha introdotto, tra le varie novità, anche disposizioni specifiche riguardanti le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Precisiamo subito che l’articolo 33 si riferisce al personale ATA, al quale sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.
Per poter richiedere questi permessi, è necessario produrre una domanda al dirigente scolastico con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
L’assenza per questi permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione viene inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
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