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Assenze per visite specialistiche: quali regole?

Quali sono ora le norme che regolano l’assenza del personale scolastico dovuta a visita specialistica?
Continua ancora ad essere vigente il comma 16 dell’art.17 del CCNL scuola 2006-2009 o si deve applicare la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo, in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sull’art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101 del 31/8/2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti? 
I sindacati scuola chiedono al Miur che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica su citata non venga presa in considerazione per il personale docente e scolastico in generale, ma per adesso detto personale non è escluso dall’applicazione di questo decreto legge. 
Nel frattempo anche il Miur ha condiviso, diramando una circolare interna indirizzata a tutti gli uffici centrali e periferici del suo Dipartimento, le norme applicative del Dipartimento della Funzione Pubblica, disponendo che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale che lavora negli uffici scolastici centrali e periferici non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi come ad esempio i permessi brevi o i riposi compensativi. 
Questa presa d’atto del Miur sembra segnare la strada di quanto potrebbe essere deciso anche per insegnanti e personale scolastico. 
Resta sempre in piedi la domanda cardine: “Secondo il Miur, le norme contrattuali in materia risultano di fatto abrogate?
Si attendono chiarimenti specifici al riguardo ma da quanto emerge, sembrerebbe che di regola non sarà possibile, nemmeno per insegnanti e personale scolastico, chiedere una giornata di malattia per sottoporsi ad accertamenti clini o visite specialistiche, ma si potrà ricorrere all’assenza per malattia solo se la visita specialistica è concomitante con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, altrimenti anche per gli insegnanti e il personale Ata, si dovrà ricorrere all’istituto del permesso breve o del permesso retribuito per motivi personali. 
Per adesso resta il fatto che anche il Miur ha ufficialmente condiviso, con la nota 5181 di ieri, le interpretazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. Sarà molto difficile che il personale scolastico non venga toccato per nulla dal decreto legge 101 del 31 agosto 2013, che riguarda tutti, nessuno escluso.

Lucio Ficara

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