Ecco alcuni chiarimenti in merito ai permessi previsti per il personale scolastico in caso di esami e visite mediche specialistiche.
Sembrerebbe che a tutt’oggi vi siano ancora scuole che “obbligano” docenti ed Ata che richiedono l’astensione dal lavoro per recarsi ad espletare visite specialistiche, terapie o esami diagnostici, ad utilizzare altri tipi di permessi che non siano riconducibili alla malattia.
In particolare, impongono al personale di fruire dei permessi per motivi personali, ferie oppure dei permessi brevi, citando le direttive della Circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 del 17 febbraio 2014.
Effettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare suddetta aveva impartito disposizioni applicative che obbligavano il personale del pubblico impiego a fruire dei permessi giornalieri, permessi orario e ferie per espletare i controlli sanitari in parola.
Corre d’obbligo ricordare che la circolare della funzione pubblica summenzionata, ritenuta fortemente lesiva del diritto alla salute dei lavoratori, a seguito di ricorso al TAR Lazio proposto dalla FLC CGIL, è stata giustamente annullata con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015, che ha dichiarato illegittime le disposizioni unilaterali della funzione pubblica in materia di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici ed ha ricondotto la corretta disciplina di detti permessi al CCNL di comparto.
Ma vi è di più; già in tempi non sospetti, il 29 maggio 2014 il Miur emanava una nota a firma del Capo Dipartimento Dott.ssa Sabrina BONO, la quale chiariva senza lasciare dubbi interpretativi che la circolare incriminata, solo successivamente annullata dall’autorità giudiziaria, si rivolgeva unicamente al personale che opera nel comparto ministeri, ovvero, ai lavoratori alle dirette dipendenze del Miur, degli AT (ex provveditorati) e degli USR; ma non riguardava in alcun modo il personale scolastico Docente ed ATA al quale, per regolare la materia, si applica il CCNL Scuola (art. 17 per il personale a T.I. ed art. 19 per il personale a T.D.).
Da ciò ne consegue che il personale scolastico sia a tempo indeterminato che a tempo determinato che deve recarsi ad espletare una visita specialistica o una terapia oppure esami diagnostici di laboratorio, quand’anche le prestazioni durassero un’ora o 10 minuti, ha diritto ad usufruire dell’intera giornata di astensione dal lavoro, in quanto la stessa verrà conteggiata come assenza per malattia, ovviamente con l’applicazione della relativa trattenuta. Per ovvi motivi, è pacifico che in tali giorni l’amministrazione non disporrà visite fiscali di controllo.
Per quanto attiene alla giustificazione, il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (successivamente modificato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013), recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificatomediante la presentazione di attestazione,anche in ordine all’orario,rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazioneo trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Chiariamo una volta per tutte che il lavoratore della scuola, non può e non deve in nessun modo essere costretto dall’amministrazione a richiedere altri tipi di permessi previsti dal CCNL Scuola diversi dai permessi di congedo per malattia per espletare le prestazioni sanitarie suddette, a meno che non sia lo stesso interessato a decidere liberamente ed in completa autonomia di usufruire di altri permessi.
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