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Assenze scuola, per la frequenza minima contano le ore e non i giorni

“Per essere promossi, quali sono i giorni di frequenza minima?” chiede una lettrice. A fini della frequenza minima obbligatoria, non contano i giorni di assenza da scuola degli studenti, ma le ore. 

Bisogna sottolineare a tal proposito che a determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico.

Inoltre, bisogna prestare attenzione alla circolare ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012, che fornisce indicazioni alle scuole sulla validità dell’anno scolastico e sugli eventuali adeguamenti dei calendari scolastici a seguito degli eccezionali eventi atmosferici.

Assenze scuola e i 200 giorni di attività didattica

Di norma, comunque, come prevede il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, la regolarità dell’anno scolastico è fissata in almeno 200 giorni di lezione.

Tuttavia, la circolare Miur sopra citata del 22 febbraio 2012, specifica che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Pertanto, non c’è nulla da recuperare in caso di chiusura delle scuole causa allerta meteo o simili circostanze, anche se si dovesse sforare il limite dei 200 giorni di attività didattica.

Limite assenze scuola: qual è il monte orario

Sul tema anche il Sole 24 Ore si concentra sul fatto che le scuole, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, pubblicano sul sito istituzionale il monte ore annuo curriculare obbligatorio di riferimento per ogni anno di corso da assumere per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico.

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni e all’insegnamento della religione cattolica (dlgs n. 59/2004), è di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è di 1188 ore annuali, corrispondente a 36 ore settimanali (elevabili eccezionalmente a 40), comprensive del tempo dedicato alla mensa.
Invece, per la scuola secondaria di secondo grado, il monte ore annuale varia in relazione alla specificità dei piani di studio (Regolamento istituti tecnici Dpr 88/2010, licei Dpr 89/2010 e professionali D.I. 92/2018).

Ad esempio, per il liceo classico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 1023 al triennio.
Per il liceo scientifico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio.
Per il liceo linguistico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio.
Per il liceo artistico, il totale annuale è di 1122 ore e di 1155 al triennio.
Per il liceo musicale e coreutico, il totale annuale è di 1056 ore.
Per il liceo di scienze umane, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio.

Limite assenze scuola, esistono delle deroghe

In un precedente articolo abbiamo riportato che le scuole possono derogare dal limite massimo di assenze fissato per legge al 25% del monte ore annuo previsto dal quadro orario ufficiale del tipo di indirizzi di studi scelto.

Ciò è sancito dalla Circolare Ministeriale n.20/2011, che spiega:

“Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”.

 

Pertanto, il Collegio docenti potrebbe decidere di prevedere assenze giustificate e non calcolate nel conteggio totale ai fini della validità dell’anno scolastico, qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e l’educazione civica.

Fabrizio De Angelis

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