Accertato che i giorni di lezione per ogni anno scolastico non possono essere inferiore a 200 giorni corrispondenti a poco più di trentatré settimane e che l’orario delle lezioni settimanale può essere suddiviso in non meno di cinque giorni, la normativa vigente dispone che per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado l’anno scolastico è valido se è frequentato per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Calendario scolastico
Le singole scuole, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, deliberano il calendario scolastico avendo di mira non solo la promozione del successo scolastico per ogni singolo alunno, ma anche di consentire ai docenti, di disporre degli elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti fra cui il monte ore di assenze di ogni alunno.
Deroghe alle assenze
I collegi dei docenti, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni, possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di 1/4 di ore di assenze a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni per la scuola secondaria di primo grado è pari a 990 ore annuali comprese: la quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica. Per la scuola secondaria di secondo grado il numero di ore di lezioni e diversificato, in relazione all’indirizzo di studi e in riferimento al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno.
Massimo di assenze previste
• Per la scuola secondaria di primo grado le assenze non devono superare le 247 ore in un anno scolastico.
• Per la scuola secondaria di secondo grado le assenze non devono superare:
- Per i licei classico, scientifico, linguistico e scienze umane 233 ore nel primo biennio e 256 nel secondo biennio e nel quinto anno;
- Per il liceo musicale e coreutico, per gli istituti tecnici e professionali 264 ore per tutto il quinquennio;
- Per il liceo artistico 281 ore nel primo biennio e 289 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Qualora uno studente o una studentessa dovesse assentarsi per un numero di ore superiore a quanto suddetto, non sarebbe ammesso alla classe successiva o agli esami di stato.