La notizia la riporta Libero.it che cita la sentenza dalla sezione lavoro della Cassazione.
È stato infatti rigettato il ricorso di un lavoratore che, avendo già subito la condanna dai giudici del tribunale di Vasto e di quelli della Corte d’appello dell’Aquila, chiedeva di dichiarare illegittimo il licenziamento, sostenendo che questo «può intervenire solo se viene superato il periodo di comporto», ovvero il numero complessivo di assenze, fatto che non si era verificato nel caso in esame.
I giudici dell’Aquila, invece, scrive Libero.it, avevano rilevato che «l’eccessiva morbilità, dovuta a reiterate assenze, anche indipendente da colpevolezza dello stesso e nei limiti del periodo di tolleranza contemplato dalla contrattazione collettiva», aveva integrato «gli estremi dello scarso rendimento», cosicchè la prestazione del dipendente «non si rilevava più utile per il datore di lavoro».
La Suprema Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici del merito, rilevando che le assenze, «per le modalità con cui si verificavano», per «un numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate all’interno dello stesso mese e costantemente ’agganciate’ ai giorni di riposo del lavoratore» (fino a raggiungere anche 520 ore in un anno) «davano luogo – si legge nella sentenza – ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio».
Le assenze in questione, continua la Cassazione, davano anche «luogo a scompensi organizzativi»: «comunicate all’ultimo momento», infatti, «determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto», osservano gli ’alti’ giudici, anche considerato che il lavoratore «risultava assente proprio allorchè doveva effettuare il turno di fine settimana o il turno notturno, il che causava ulteriore difficoltà nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla sostituzione), ciò anche in ragione del verificarsi delle assenze ’a macchia di leopardo’».
Per la Corte, dunque, la «censura delle non irrogabilità del licenziamento» nei casi in cui non sia stato superato il periodo di comporto è «priva di fondamento»: la «malattia – concludono i giudici di ’Palazzaccio’ – non viene in rilievo di per sè, ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale».