Attualità

Assistente amministrativo assunto con co.co.co, il MI adesso condannato a versare 70 mila euro

Certamente destinata a far discutere la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero a versare quasi 70 mila euro ad un assistente amministrativo, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e il Ministero dell’Istruzione, che lo aveva assunto con un contratto di “co.co.co”.

Le ragioni del ricorso

Se è vero che il Ministero ha provveduto – seppure tardivamente – alla stabilizzazione dei lavoratori originariamente assunti con contratti di co.co.co., è anche vero che per svariati anni costoro sono stati privati di molti diritti, sia sul piano normativo (permessi e assenze), sia su quello retributivo.

Il dipendente ha sostenuto che il lavoro svolto con continuità per molti anni fosse in realtà  un lavoro subordinato e che pertanto aveva diritto ad un normale stipendio, oltre a tredicesima, Cia, ecc.

Lavoro autonomo e lavoro subordinato

La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è oggetto da tempo di un largo dibattito giurisprudenziale.

La giurisprudenza ha elaborato un “indice” di elementi che caratterizzano la subordinazione, quali:

  • osservanza di un determinato orario;
  • continuità e sistematicità della prestazione di lavoro;
  • luogo in cui viene effettuata la prestazione;
  • se gli strumenti necessari sono forniti o meno dal  datore di lavoro;
  • forma della retribuzione;
  • esistenza o meno in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale;
  • assenza di rischio imprenditoriale.

Secondo la giurisprudenza, al di là del c.d. nomen iuris  (vale a dire la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto), occorre far riferimento all’effettivo rapporto di lavoro, vale a dire se sia ravvisabile in esso un vincolo di subordinazione.

La decisione del Tribunale di Roma

Nel corso della causa, è emerso che il dipendente dal 2001 al 2018 aveva svolto le mansioni tipiche di un Assistente Amministrativo.

Una volta accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8037/2022 del 5.10.2022 , ha condannato il Ministero convenuto a versare al dipendente la somma di € 69.284,06, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati.

Il Ministero è stato inoltre condannato ad inquadrare il dipendente nella 3^ fascia stipendiale.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024