Il 10 ottobre del 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, in riscontro all’intesa del 27 giugno 2024, ha emanato la nota n° 161812 con la quale ha dettato le disposizioni in merito al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sui posti di Assistente Amministrativo lasciati liberi a seguito della progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o di conferimento d’incarico di elevata qualificazione.
La nota, in merito alle supplenze da conferire agli assistenti amministrativi, fa espresso riferimento alla legge n° 124 del 1999 la quale dispone che alla copertura dei posti che siano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali.
Riguardo alle supplenze per la copertura dei posti di assistente amministrativo, resisi disponibili per effetto del conferimento di un incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’Intesa del 27 giugno 2024, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, della legge 03 maggio 1999, n. 124, a norma del quale alla copertura dei posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
In merito al conferimento di eventuali incarichi di elevata qualificazione su posti che siano ancora scoperti, la nota fa espresso riferimento all’art. 30 del CCNL 2019/2021 che demanda la definizione dei criteri per il conferimento degli incarichi di D.S.G.A., ivi inclusi gli incarichi ad interim, al confronto anche a livello regionale. Per cui qualora i parametri fissati dall’Intesa del 27 giugno 2024 dovessero risultare insufficienti per garantire l’integrale copertura del fabbisogno d’incarichi di elevata qualificazione, è disposto la possibilità di attivare le necessarie interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del CCNL 2019/2021.
La nota chiarisce che non è possibile assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di reggenze ad assistenti amministrativi già destinatari di incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, atteso che, anche a fronte delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L., il profilo professionale di assistente amministrativo continua a non prevedere il ricorso all’istituto della reggenza.
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