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Assistenza alunni disabili: i Comuni devono garantirla ma solo nei limiti delle risorse disponibili [PDF SENTENZA]

Farà certamente discutere una recente sentenza del Consiglio di Stato che in merito ai processi di inclusione introduce un principio di grande interesse stabilendo che il PEI redatto dalla scuola non ha in alcun modo carattere vincolante sulle misure di assistenza scolastica di competenza dell’Ente locale.

“Sul sostegno didattico – spiega Massimo Nutini, già dirigente di Enti Locali ed esperto di problemi di inclusione e disabilità la giurisprudenza è oramai unanime nel ritenere che non è ammissibile un vincolo derivante dalla carenza di risorse finanziare in quanto il diritto allo studio e all’istruzione non possono in alcun modo essere compromessi per ragioni di bilancio”.
“Diverso è il caso dell’assistenza sulla quale i giudici amministrativi che finora si erano espressi non sono stati del tutto concordi: alcuni hanno considerato applicabile lo stesso principio del sostegno e altri, invece, che si tratterebbe di un servizio di supporto per il quale gli enti locali potrebbero assegnare le ore nei limiti delle risorse disponibili, anche riducendo rispetto alla richiesta indicata nel Piano Educativo Individualizzato”.

Adesso, dopo molte sentenze contrapposte di tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato, con la decisione 7989 pubblicata il 12 agosto 2024, propende in modo netto per la tesi secondo la quale il decreto legislativo 66/2017 deve essere interpretato letteralmente quando, all’art. 3, co. 2 lett. a) prevede che gli enti locali “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili […] gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

In altre parole – spiega ancora Nutini – nella sentenza di cui stiamo parlando il Consiglio illustra bene le differenze tra il “sostegno didattico”, di competenza della scuola, e la “assistenza per l’autonomia”, di competenza degli enti territoriali, analizzando anche le attribuzioni dei vari enti, organi ed organismi ed il valore del PEI, in relazione alla richiesta di risorse agli enti locali.
Secondo il Consiglio di Stato “residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica”.

“Insomma – conclude Massimo Nutini – salvo ulteriori pronunce in senso diverso anche dello stesso Consiglio di Stato o fino a quando lo stesso Consiglio non riterrà di esprimersi a sezioni congiunte, pare che l’intervento degli enti locali per l’autonomia e la comunicazione sia fatto rientrare, da questa sentenza, nei ranghi dell’assistenza sociale e possa risentire, anche dal punto di vista del quantum erogato, delle stesse limitazioni a cui è soggetta tale assistenza, diversamente dal sostegno didattico che, invece, rientra nell’ambito del diritto allo studio e all’istruzione, al quale la Costituzione garantisce un valore fondamentale”.

Sulla vicenda si pronuncia anche Raffaele Iosa, già dirigente tecnico e ideatore insieme con Nutini della proposta di legge sulla “cattedra inclusiva”: “Quando una stessa norma viene interpretata dal Consiglio di Stato in un certo modo nel 2023 e in opposto modo nel 2024 forse c’è qualcosa che non va nella testualità ermeneutica delle norme per come sono scritte. Potrebbe anche essere la capacità degli avvocati (o i pregiudizi dei giudici)”.“ A me pare però verosimile – conclude Iosa – che negli ultimi 10/15 anni la normativa sull’inclusione prodotta dal Ministero sia un pastone parolaio  che a voler dire troppo (per mille mediazioni) finisce per non dire nulla di sicuro. Ho chiamato questa fase ‘militarizzazione normativa’, con abbondanti tiri a salve e tante chiacchiere che non contrastano il degrado a cui stiamo assistendo”.

Reginaldo Palermo

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