Un fatto però non deve essere trascurato ed è quello che i nuovi docenti saranno anche nuovi impiegati dello Stato e sarebbe opportuno regolare questo fenomeno attraverso norme opportune e coerenti con i profili professionali che stanno per essere attuati.
Infatti, il docente legato all’organico funzionale, è stato chiarito, non dovrebbe essere soltanto un insegnante che presta il servizio dedicando il suo tempo esclusivamente alla didattica in senso stretto ma dovrebbe collaborare, in omaggio all’autonomia scolastica, in diversi ambiti del sistema scolastico.
Si pensi negli istituti professionali e tecnici, alla preparazione dei percorsi formativi scuola lavoro, all’attività di orientamento ed altre attività legate al management scolastico, in cui il dirigente manager (o quasi) troverebbe il campo migliore per esaltare il suo ruolo e le sue funzioni. Non è questo il tema di quest’articolo, ma non possiamo astenerci dal rilevare, che a nuovi funzioni non corrisponde un nuovo sistema di reclutamento dei Ds (cfr. “Concorso DS – i nuovi DS. obsoleti per la buona scuola“).
Stabilito dunque che i neo immessi in ruolo dal 1° settembre diventeranno dipendenti pubblici, sarebbe opportuno regolare la loro presenza nell’organico della P.A., attraverso istituti precisi e diretti a favorire la mobilità interna (compartimentale) ed esterna (intercompartimentale) anche sulla base del curriculum. Istituti che non riguarderebbero, ovviamente soltanto i neo assunti ma anche il personale già di ruolo.
Nel primo caso (mobilità compartimentale), non può trascurarsi il fatto che un docente destinato all’organico funzionale potrebbe rappresentare una risorsa non solo per un istituto scolastico ma anche per un ambito territoriale o un altro ufficio della direzione regionale. Un avvocato – docente (ce ne sono) potrebbe occuparsi del contenzioso; un giornalista – docente potrebbe essere inserito nell’ufficio stampa dell’Usr; un ingegnere nell’area statistica, per non dire dei commercialisti e revisori dei conti.
Per quanto riguarda la mobilità esterna (intercompartimentale), bisogna rilevare che un docente laureato può essere equiparato ad un funzionario amministrativo di categoria D, ovvero pensando ad esempio agli enti locali, a personale che è titolare di posizioni organizzative per cui, per fare un esempio, inserire un docente-ingegnere a capo di un ufficio tecnico non sarebbe impensabile. Ma anche posti ci sarebbe per docenti diplomati equiparabili alla categoria C del pubblico impiego. Insomma lavoro per i neo immessi in ruolo e non solo ci sarebbe e sarebbe anche una buona opportunità economica per la P.A. tutta.
Infatti, nel caso della mobilità intercompartimentale, uno spostamento dal comparto scuola ad un altro, sarebbe anche economicamente vantaggioso per l’Amministrazione di arrivo, perchè è noto che nella P.A. gli stipendi del comparto scuola sono quelli genericamente più bassi e nelle operazioni di mobilità si mantiene quello dell’Amministrazione di partenza.
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