Tanti lettori ci scrivono per sapere cosa accade al docente nominato per l’immissione in ruolo in caso di accettazione o di rinuncia. Esaminiamo i vari casi che si possono verificare.
Se un docente è convocato per il ruolo da GMRE (Concorso Straordinario abilitati scuola secondaria 2018 DDG 85/2018) ed assume il ruolo tramite questa graduatoria dall’1 settembre 2020, decadrà dalle GaE e dalle relative graduatorie di Istituto di I fascia a partire dall’anno scolastico 2021/2022.
Una volta superato l’anno di formazione e di prova, riferito al ruolo assunto per il 2020/2021, decadrà da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Quindi chi è inserito per il ruolo sia da GMRE che da GaE, può rinunciare al ruolo da GMRE da cui decade immediatamente, ma può accettare il ruolo da GaE.
In modo analogo alle GMRE si comportano le GMSR riferite al concorso straordinario 2018 D.D. 1546/2018. Si ricorda che detta immissione comportava la decadenza dalle altre graduatorie della medesima procedura, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento, e che pertanto costoro mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.
Il docente che entra in ruolo da GaE a partire dall’1 settembre 2020 decadrà da tutte le GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia a partire dall’anno scolastico 2021/2022, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadrà da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La rinuncia del ruolo dalle GaE riferita ad una precisa classe di concorso, vedrà la decadenza del docente dalla specifica GaE e dalla relativa I fascia delle graduatorie di Istituto.
Il docente che dovesse entrare in ruolo dalle GM a partire dall’1 settembre 2020 decadrà dalle GAE e dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia a partire dall’anno scolastico 2021/2022.
All’esito positivo del periodo di formazione e di prova dell’anno scolastico 2020/2021, decadrà da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a TD o TI, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
La rinuncia al ruolo dalle Graduatorie di merito determinano la decadenza dalle stesse.
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