Fra meno di 15 giorni partirà il nuovo anno scolastico e i docenti individuati dall’Ufficio scolastico territoriale (UST), presumibilmente entro la fine di agosto, quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche dovranno assumere servizio nella scuola a essi assegnata dall’Ufficio Scolastico Territoriale.
L’ufficio scolastico territoriale, individuati i docenti aventi diritto alla nomina a supplente, invierà una mail a ogni singolo interessato comunicando la scuola assegnata e la data sia giuridica sia economica dalla quale decorre la nomina a supplente.
Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato che è sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato e che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto se trattasi di supplenza annuale e fino al 30 giungo se trattai di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche.
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL/scuola. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio.)
E’ compito dell’istituzione scolastica, dove il docente è assegnato e dove sottoscrivere il contratto di lavoro, controllare le dichiarazioni effettuate dal docente all’atto della presentazione della domanda per aggiornare la graduatoria GAE o GPS o per essere iscritto per la prima volta nella graduatoria provinciale per le supplenze di prima e seconda fascia.
L’esito dei controlli sarà comunicato, con apposito provvedimento, all’ufficio territoriale competente che dopo averne convalidato al sistema, i dati contenuti nella domanda, ne dà comunicazione all’interessato.
Qualora il dirigente scolastico nell’effettuazione dei controlli dovesse riscontrare delle discordanze tra quanto dichiarato e la situazione reale, dovrà comunicare la determinazione assunta all’ufficio territoriale e allo stesso interessato. La valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false, restano a carico del dirigente scolastico che ha effettuato i controlli.
L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
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