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Assunzione precari con oltre 36 mesi, ora interviene la Cassazione

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Sembra essere diventata una tela di Penelope l’annosa vicenda del personale precario da oltre 36 mesi che per la Corte Ue dovrebbe essere assunto.

Dopo la pronuncia della Consulta, pubblicata lo scorso 20 luglio, che ha di fatto reputato sanato l’ingiustizia con la Buona Scuola (assunzione straordinaria dei docenti e risarcimento per gli Ata), stavolta ad intervenire è la Cassazione.

Che il 25 luglio ha programmato un’udienza ad hoc proprio alle cause proposte da docenti e personale Ata contro le supplenze reiterate: la data fissata è quella del 18 ottobre.

L’evento si costituirà, spiega la Cassazione, “al fine di assicurare uniformi linee interpretative in materia”, dopo la recente pronuncia della Consulta.

In particolare, la Sezione Lavoro della Cassazione, affronterà in quella data numerosi ricorsi contro sentenze delle corti d’Appello di Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Perugia e Roma.

La Cassazione ricorda come la Consulta abbia dichiarato l’illegittimità della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella parte in cui “autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale Ata, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.

La stessa Corte Costituzionale, tuttavia, ha detto che “per quanto riguarda i docenti, il programma straordinario di assunzione attraverso o lo scorrimento della graduatoria o concorsi riservati costituisca quella misura adeguata che la Corte di Giustizia europea ritiene indispensabile. Per quanto riguarda invece il personale ATA, in mancanza di un analogo intervento straordinario, non rimane che il risarcimento del danno, risarcimento del resto espressamente preso in considerazione dalla normativa in questione (legge n. 107 del 2015). La Corte ha ritenuto pertanto che in entrambi i casi la misura dovesse qualificarsi come satisfattiva delle pretese dei ricorrenti”.

 

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