Il decreto sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio prevede per il prossimo anno scolastico una procedura straordinaria di assunzioni tramite l’utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Le graduatorie provinciali di prima fascia, e quindi la disposizione è rivolta ai soli docenti abilitati ivi inclusi, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo solo per l’a.s. 2021/2022 sui posti (comuni e di sostegno) vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie.
Quali requisiti per il reclutamento tramite la procedura straordinaria è richiesto che gli aspiranti:
– siano inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, o negli appositi elenchi aggiuntivi (ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021);
– abbiano svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.
I posti residuati dopo le immissioni in ruolo verranno assegnati con contratto a tempo determinato al personale in possesso dei predetti requisiti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle Gps.
Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova e, se valutati positivamente, saranno ammessi ad una prova disciplinare.
La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova.
La prova disciplinare si intenderà superata dai candidati che raggiungeranno una soglia di idoneità su valutazione da parte di una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente verrà quindi assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
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