Nel contesto delle generali operazioni di reclutamento del personale scolastico assume particolare rilievo la quota di assunzioni riservata ai beneficiari delle riserve di legge. Non di rado tale fenomeno è stato foriero di polemiche e di contenzioso a causa dei dubbi di interpretazione e di applicazione delle norme di riferimento in materia di assunzioni con priorità delle c.d. “categorie protette”.
Le norme di riferimento sono costituite dalla legge 12.03.1999, n. 68 e dal regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333, cui hanno fatto seguito circolari e chiarimenti ministeriali.
La legge n.68/99 individua, all’art 1 comma 1 i beneficiari della riserva nelle assunzioni come di seguito riportato:
Art. 1. Collocamento dei disabili
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.
Si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Le riserve si applicano nelle seguenti misure:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
L’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie (catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “M”):
Per queste categorie la legge ha previsto una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale.
La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Esistono, poi, ulteriori riserve di posti a favore delle seguenti categorie:
a) centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni;
b) massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, 403;
c) terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11.1.1994, n. 29;
d) insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 della legge 20.5.1982, 270.
Le categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), beneficiano, in aggiunta all’aliquota complessiva prevista dalla legge, di un’autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale;
e) sordomuti per la cui ‘assunzione obbligatoria restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
I soggetti aventi titolo a beneficiare delle riserve nelle assunzioni devono essere iscritti nell’apposito elenco dei disoccupati gestito dai centri provinciali per l’impiego.
In riferimento all’art. 1 del DPR 333/2000 possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n.68 del 1999 che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi del collocamento speciale i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.”, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
I soggetti beneficiari della riserva (anche non disoccupati) sono:
1) i diretti interessati che hanno subito invalidità permanenti per effetto di ferite o lesioni riportate e che siano estranei ai fatti che le hanno causate, fatti ascrivibili a terrorismo, o a fatti delitti di tipo mafioso, o ad atti di prevenzione o repressione di delitti in genere o per l’assistenza richiesta per i fatti in parola ad ufficiali, agenti di polizia giudiziaria, autorità, ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
2) i coniugi o i figli dei soggetti deceduti o permanente invalidi di cui al punto 1); b) in alternativa ai coniugi e figli, i fratelli conviventi e a carico; c) per l’estensione di cui all’art. 34, comma 1, legge 16.01.2003, n. 3, anche i coniugi, figli superstiti, genitori, fratelli conviventi e a carico del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia deceduto o permanente inabile al servizio per ferite o lesioni dovute a fatti delittuosi commessi da terzi.
Nella circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 14.11.2003 precisato che i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, come già detto in precedenza, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria protetta.
Pertanto, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 68/1999, le chiamate dirette per tali categorie di riservatari vengono a gravare sulle nuove aliquote previste da detta normativa per il collocamento dei disabili (art. 3) e degli orfani, vedove e profughi (art. 18, comma 2).
Le procedure applicative della legge trovano una rispondenza applicativa nella circolare del Miur n. 248/2000 ed in alcune successive determinazioni ministeriali emanate a seguito dell’evolvere di situazioni di contenzioso in riferimento a specifiche situazioni che passeremo ad esaminare.
Il diritto alla riserva dei posti prescinde, come invece era in passato, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all’atto dell’assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). È sufficiente che lo stato di disoccupazione (e la conseguente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l’impiego provinciali), esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli.
Nel caso dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento già graduatorie permanenti provinciali è sufficiente che l’iscrizione negli elenchi dei disoccupati sia avvenuta all’atto della prima inclusione in graduatoria ovvero all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il DPR 445/2000.
Il Consiglio di Stato con sentenza nr. 525 del 5.2.2010, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. “quota di riserva” in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso.
Il calcolo della riserva si effettua sul numero totale del personale occupato (organico provinciale per il personale della scuola: da intendersi come dotazione organica al 1° settembre) separatamente per ciascuna delle seguenti categorie di personale: docenti di scuola dell’infanzia; docenti di scuola primaria; istitutori; docenti di scuola secondaria per le singole classi di concorso; personale ATA per singoli profili professionali.
Su ciascuno dei suddetti contingenti di organico il 7% deve essere riservato alle categorie protette indicate in precedenza con la lettera “N” (dalla lettera a) alla lettera d) previste dall’art. 1 della legge, e l’1% deve essere riservato alle categorie indicate dalla lettera “M” previste dall’art. 18 c. 2 della legge.
A queste aliquote va aggiunta un’ulteriore ed autonoma quota del 2% a favore di insegnanti non vedenti di cui all’art. 61 legge 270/82 e comunque in numero non inferiore a 2 posti annualmente assegnabili.
Da tale computo è stato inizialmente sottratto il personale già nominato in ruolo quale riservista in base alla precedente normativa (legge 482/68); qualora tale differenza abbia dato luogo ad un numero di riservisti superiore a quello dovuto in base alla nuova legge, si è determinato un esubero da riassorbire prima di procedere a riserve di posti a favore delle diverse categorie protette (art. 18, c. 1, legge).
Le immissioni in ruolo si effettuano nel numero stabilito dal MI per ciascun tipo di posto e classe di concorso. Le stesse vanno ripartite al 50% tra gli aspiranti presenti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e quelli inseriti nelle GAE. Le riserve dei posti a favore degli aspiranti iscritti nelle graduatorie concorsuali ed in quelle ad esaurimento vanno disposte sino al 50% dei posti disponibili per tali contratti a tempo indeterminato.
Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 23112 del 9.9.2008 recepita con propria circolare dal Miur, l’individuazione degli aspiranti aventi diritto alla riserva nelle assunzioni va operata a prescindere dalle distinte (3) fasce nelle quali si articola l’intera graduatoria provinciale per ciascun posto e/o classe di concorso. Solo in caso di mancanza di aspiranti nel numero previsto si possono assegnare al merito.
Nell’ipotesi in cui le previste riserve di legge non vengano effettuate nella fase di immissioni nei ruoli, è previsto che le stesse vengano disposte sui posti destinati alle assunzioni dei supplenti annuali e sino al termine delle attività didattiche attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali.
Le riserve a favore delle categorie protette non si applicano ai supplenti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Quanto detto in precedenza si applica per l’individuazione dei soggetti destinati a fruire delle riserve nelle assunzioni, ma non nell’assegnazione della sede di servizio. Sono fatte salve le priorità enunciate dalla legge 104/92 a favore delle categorie aventi titolo a scegliere la sede più vicino possibile al loro domicilio, ovvero a quello del disabile da assistere.
Le riserve nelle assunzioni da disporre attraverso l’utilizzo delle graduatorie ad esaurimento per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche nell’ipotesi in cui siano residuati posti al termine di quelle effettuate per le immissioni in ruolo, seguono lo steso criterio di priorità.
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