In attesa che venga convertito in legge, il decreto 44 del 23 aprile ultimo scorso, ha annunciato delle novità in merito all’assunzione in ruolo dei docenti di sostegno.
L’art. 5 del suddetto decreto dispone, in via straordinaria ed esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, che i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, siano assegnati, con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS e ove necessario negli elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie GPS di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi, dovessero residuare posti di sostegno, ai docenti inseriti nelle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi verrebbe data l’opportunità di essere chiamati in altra provincia attraverso l’attivazione della “call veloce”.
Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova e una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
I docenti che superano positivamente l’anno di formazione e prova e la lezione simulata, saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
I docenti destinatari di nomina a tempo determinato, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio prestato nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, tranne dovesse risultare in esubero o soprannumerario.
I soggetti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sottoscriveranno il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, fermo restante che se il titolo é riconosciuto nel corso della durata del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata, se invece dovesse intervenire il non riconoscimento del titolo il contratto sarebbe risolto immediatamente.
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