Categorie: Precari

Assunzioni precari, disco rosso per la class action del Codacons

Disco rosso alle class action nei confronti dei datori di lavoro: le cosiddette cause “seriali”, che riuniscono in un unico ricorso i diritti reclamati da un’ampia fetta di lavoratori, non avrebbero fondamento. Questa, perlomeno, appare la posizione del Tar del Lazio, che attraverso una sentenza depositata lo scorso 26 settembre si è espresso negativamente contro la richiesta fatta dal Codacons nel 2011: in particolare, l’associazione aveva fatto ricorso nei confronti del Miur per ottenere l’assunzione d’ufficio dei docenti precari a seguito dell’accertato “abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato”.
Ebbene, secondo il tribunale amministrativo regionale le richieste formulate dall’avvocato Carlo Rienzi, leader dell’associazione dei consumatori, di far impartire al Miur “direttive generali agli uffici periferici al fine di evitare l’abuso dell’utilizzazione dello strumento del contratto a tempo determinato” e di “ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto sia in proprio dall’Associazione che dagli utenti”, non possono essere accolte.
Il Tar ha colto nel ricorso dei Codacons dei limiti che lo rendono “in parte inammissibile e, in parte, infondato”. Secondo i giudici di primo grado, “la “class action” di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552) laddove, a prescindere dall’individuazione del termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, appare mancante una specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Miur di adottare gli atti programmatici di indirizzo nei confronti dell’amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del precariato, i quali devono comunque intendersi come conseguenza successiva ed ulteriore, ma non specificatamente imposta, della normativa richiamata dal Codacons”.
La mancanza di norme che impongono quanto richiesto dal Codacons non è solo nazionale. In effetti, anche secondo la Carta di Nizza, che fa da riferimento principale a livello Ue, “i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. Nessun riferimento viene fatto, quindi, alla class action in sede giudiziaria per le cause aventi come oggetto la materia del lavoro.
Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Il mercato dell’istruzione: il bonus alle scuole private è ideologia

Il bonus da 1.500 euro per genitori che vogliono iscrivere i figli alle scuole paritarie,…

20/11/2024

2 milioni di bambini in Italia soffrono di disturbi mentali

Circa 2 milioni di ragazzi italiani di età compresa tra i 10 e i 20…

20/11/2024

Ma (a che) serve l’IA nella scuola?

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Ma (a che) serve…

20/11/2024

Studenti-teppisti fotografano la targa dell’auto dei loro prof: l’obiettivo è accanirsi sulla carrozzeria? Parla la preside del liceo Salvemini di Bari

Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…

20/11/2024

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024