Il chiarimento vale sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per il conferimento degli incarichi di supplenza ed è stato fornito con una nota che porta la data del 28 luglio scorso (prot. n. 279).
Il provvedimento è stato emanato per rispondere a numerosi quesiti che sono stati posti all’amministrazione centrale dagli uffici periferici. La questione verteva sulla diversità di trattamento che viene attribuita ai portatori di handicap (art. 21, legge n. 104/1992) e ai soggetti che li assistono (art. 33 della legge n. 104/1992).
Il tutto nonostante il fatto che la legge n. 104/1992 fissa in entrambi i casi delle analoghe tutele. In particolare, l’articolo 21 impone al datore di lavoro di consentire al lavoratore disabile di scegliere la sede, tra quelle disponibili, al momento dell’assunzione. Mentre, l’articolo 33 della legge n. 104/19192, facendo riferimento a soggetti già in servizio, consente loro di scegliere la sede di lavoro più vicina e di evitare il trasferimento d’ufficio senza il loro consenso.
Secondo l’amministrazione centrale, la diversità di stato tra i soggetti contemplati rispettivamente nell’articolo 21 (disabili) e nell’articolo 33 della legge n. 104/1992 (soggetti che assistono i disabili) determina la liceità della diversità di trattamento dettata dalla prassi.
Tanto più che, mentre l’articolo 21 parla espressamente di precedenza nell’assegnazione della sede, l’articolo 33 si limita a dettare semplici agevolazioni nei confronti dei parenti dei portatori di handicap. E dunque, anche nella prossima tornata di assunzioni, la precedenza nella scelta della sede continuerà ad essere attribuita solo ai soggetti disabili.