Home Personale Assunzioni scuola, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time

Assunzioni scuola, compatibilità con altri lavori: aspettativa e part-time

CONDIVIDI

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale e la nota relativa alle immissioni in ruolo 2018/2019, con cui vengono autorizzate le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019 e 9.838 per il personale ATA.

Nel frattempo, arrivano molte richieste di chiarimento che riguardano la compatibilità fra l’assunzione a scuola e un’attività lavorativa che già si stava svolgendo.

Prima di tutto, bisogna ricordare che la scuola fa parte del comparto pubblico e pertanto vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94.

Ne consegue che per essere immessi in ruolo bisogna essere non occupati, quindi se il destinatario di assunzione a scuola ha un contratto di lavoro in essere, questo deve cessare.

Richiesta di part-time

In alternativa, il futuro dipendente pubblico può richiedere il part-time, ovvero l’unica possibilità prevista di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto, nel settore privato, oppure di poterne mantenere due contemporaneamente è quella di chiedere al momento della sottoscrizione del contratto, di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%, In questo modo sarà possibile mantenere contemporaneamente le due attività, purché non siano entrambe pubbliche.

Richiesta di aspettativa

Il destinatario di assunzione a scuola può anche seguire un’altra strada, ovvero quella dell’aspettativa.
Infatti, nel momento stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari o personali, che per motivi di studio, ma non “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Infatti, come ricorda anche la Flc Cgil, il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.

Bisogna evidenziare che per usufruire dell’aspettativa, è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto e non necessariamente la presa di servizio. Ma la conditio sine qua non è che non è possibile mantenere due attività lavorative contemporaneamente, ma è consentito effettuare un’altra esperienza. Il posto ottenuto a scuola, sarà conservato.

Per fare ulteriormente chiarezza: chi è già impiegato nel settore privato, in caso di nomina a tempo indeterminato a scuola come docente o ATA, se volesse accettare tale posto prima deve risolvere il contratto con l’azienda privata, e poi, nel momento in cui sottoscrive il contratto a tempo indeterminato come docente o ATA, può richiedere l’aspettativa per 12 mesi.

Dottorati di ricerca e borse di studio

Non esiste invece incompatibilità fra assunzione a scuola e dottorato di ricerca o borsa di studio. Infatti, a tal proposito, è possibile richiedere un periodo di aspettativa, in base a quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011.

Libera professione

Solo il personale docente, con contratto a tempo indeterminato, può esercitare la libera professione, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).

Immissioni in ruolo 2018/2019, tutto quello che c’è da sapere

Assunzioni scuola, i posti per la scuola dell’infanzia

Assunzioni scuola, i posti per la scuola primaria

Assunzioni scuola, i posti disponibili per la scuola media

Assunzioni scuola, il quadro completo per la scuola superiore