Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale e la nota relativa alle immissioni in ruolo 2018/2019, con cui vengono autorizzate le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.
A tal proposito, arriva la richiesta di chiarimento di un docente che chiede: “per gli immessi al terzo anno FIT, quale sarà lo stipendio?”
Le istruzioni operative distribuite dal Miur forniscono tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME).
Per quanto concerne l’accesso al terzo anno FIT, le istruzioni sono chiare: “Ai sensi del DM di autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il
terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale“.
Pertanto, tutti coloro che allo scorrimento della graduatoria si troveranno in posizione utile per essere ammessi al terzo anno del FIT, avranno gli stessi diritti dei supplenti che stipulano un contratto a tempo determinato. Quindi si avrà anche lo stipendio previsto dalla normativa.
Ricordiamo, invece, che per il personale già di ruolo, “nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore.
Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti“.
Bisogna anche soffermarsi sul fatto che i docenti in questione, ovvero ammessi al terzo anno FIT, potranno far valere l’annualità del percorso come anno di prova. Quindi, nel corso del terzo anno di FIT, il docente svolgerà l’anno di prova.
Se la prova finale sarà valutata positivamente, scatterà l’immissione in ruolo. Ma se tale prova avrà esito negativo, il contratto verrà risolto.
Relativamente alle GMRE di classi di concorso appartenenti ad ambiti verticali, lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016. La mancata accettazione della nomina comporta la definitiva cancellazione dalla relativa GMRE.
Bisogna inoltre ricordare che per quanto riguarda la scuola secondaria, i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto.
Tuttavia, è bene sottolineare, che non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016.
IL DECRETO
LA NOTA
LE ISTRUZIONI OPERATIVE
IL CONTINGENTE DI POSTI DA ASSEGNARE
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