È accaduto, infatti, che per effetto della L.128/2013 sia stato considerevolmente aumentato il numero delle assunzioni relative agli insegnanti di sostegno di ogni ordine a grado da effettuarsi su tutto il territorio nazionale per il triennio 2013/14, 2014/15 e 2015/16 allo scopo di allineare progressivamente il rapporto fra alunni disabili e relativi insegnanti sino a raggiungere progressivamente la percentuale del 100%, oggi tutt’altro che garantita.
Le regole operative dettate dal Miur agli Uffici periferici per effettuare queste assunzioni, però, sono risultate inadeguate rispetto ai dettami del Testo Unico del personale scolastico 297/94 (che prevede il riparto delle nomine al 50% fra graduatoria di concorso e graduatorie ad esaurimento) e ciò per effetto di un divieto impartito agli Uffici territoriali di assumere docenti dall’ultimo concorso del 2012 oltre i limiti della Tabella numerica allegata al bando di concorso; divieto che tendeva al ripescaggio di residui docenti ancora inseriti negli elenchi dei vecchi concorsi (del 1999 e del 1990) e, quindi, al successivo dirottamento delle assunzioni ancora residue, tutte verso le graduatorie ad esaurimento che hanno visto moltiplicarsi il numero dei docenti assunti nei recenti reclutamenti della scorsa primavera.
In tal modo, infatti, le assunzioni imminenti alla data di emanazione della nota tecnica pubblicata il 6 febbraio e poi effettuate nei mesi di aprile e maggio si sono nettamente sbilanciate verso le graduatorie ad esaurimento.
Alcuni docenti, ottimamente collocati nella graduatoria dell’ultimo concorso ed interessati all’area di sostegno AD03, assistiti dall’Avv. Salvatore Spataro di Catania, hanno impugnato queste regole operative dettate dal Direttore generale del Miur con nota del 6/2/2014 prot. 362, sostenendone la illegittimità per violazione del parametro del 50% fra i due canali di reclutamento, oltre che per frustrazione del criterio meritocratico.
Frattanto è intervenuto il D.M. n.356 del 23/5/2014, con il quale il Miur ha in qualche maniera riequilibrato il meccanismo di reclutamento, reputando che il criterio del 50% delle nomine fra i due canali di assunzione (concorso e graduatorie) dovesse comunque essere rispettato, dovendo quindi considerarsi superata la vecchia, Tabella di posti allegata al bando di concorso, perché inadeguata rispetto al contingente straordinario di assunzioni introdotto dalla L.128/2013.
Con il decreto ministeriale in parola, infatti, il Miur, convenendo che nel caso della Legge 128/2013 si fosse trattato proprio di un contingente straordinario di assunzioni, ha indicato la strada per un reclutamento che si articolasse necessariamente entro i limiti imposti dalla legge del 50% da ciascuno dei due canali (concorso e graduatorie), reinterpretando in maniera diametralmente opposta alla nota di febbraio le regole operative impartite agli Uffici periferici, ai quali è stato chiaramente indicato di rispettare adesso il predetto riparto del 50%.
Il D.M. 356/2014 non ha però curato il ripristino delle regole anche per le assunzioni già effettuate sulla scorta delle vecchie istruzioni operative di febbraio, ormai superate, avendo il Ministero corretto le indicazioni solo a far data dal prossimo anno scolastico 2014/15.
I predetti docenti hanno quindi impugnato anche il D.M. 356/2013, proprio nella parte in cui, pur ricorreggendo le precedenti indicazioni, ometteva di riequilibrare il riparto anche per l’a.s. 2013/14.
L’Avv. Salvatore Spataro ci ha dato notizia che la sezione III bis del Tar Lazio, in esito all’udienza tenutasi lo scorso 17 luglio, con ordinanza n.3297/2014 ha riconosciuto, già in via cautelare, le ragioni fatte valere dai docenti in questione, ordinando all’Amministrazione di rideterminare il contingente dei posti disponibili anche con riferimento all’a.s. 2013/14 alla luce della nuova consistenza dell’organico delineata con l’intervento della legge n. 128 del 2013, senza tenere conto delle precedenti limitazioni imposte dall’originaria tabella allegata al bando di concorso.
“Si tratta di una decisione di fondamentale importanza – ha evidenziato l’Avv. Spataro – che segna il passo verso un ripristino delle regole fissate nel T.U. 297/94 e che smorza sul nascere le velleità di quei docenti che, dal distorto meccanismo posto in essere dal Miur con le istruzioni di febbraio, si erano ingenerati l’aspettativa, priva di ragion d’essere, per la quale l’intero contingente, ossia il 100% dei posti, sarebbe stato assegnato alle Graduatorie ad esaurimento”.