Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi che, per la scuola secondaria di II grado, includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993, n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.
La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.
Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. n. 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.
Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto 2013.
In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3/bis della legge n. 143/2004, il Ministero conferma le istruzioni impartite con nota prot. n. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti all’immissione in ruolo inseriti nelle graduatorie del concorso e nelle Gae.