Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ministeriale e la nota relativa alle immissioni in ruolo 2018/2019, con cui vengono autorizzate le 57.322 assunzioni in ruolo del personale docente per il 2018/2019.
La nota presenta anche le istruzioni operative per le operazioni di assunzione, ovvero l‘Allegato A.
Le istruzioni operative forniscono tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato e per l’avvio al terzo anno del FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi riservati agli abilitati (GRME).
Su questo punto vale la pena soffermarsi. Infatti, per quanto riguarda la scuola secondaria, bisogna sottolineare che i docenti che saranno avviati al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto.
Tuttavia, è bene sottolineare, che non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016.
La nota infatti specifica che “ai sensi del DM di autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”.
Invece, per quanto riguarda l’assegnazione in ruolo per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, di personale assunto a tempo indeterminato, “trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal
CCNL del 2016/18, attualmente in vigore. Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti“.
Per quanto riguarda il primo caso, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Nel secondo caso, è ben comprensibile che se si dovesse accettare l’incarico annuale del terzo anno FIT, decade il ruolo precedente. In caso di mancata accettazione della nomina per il terzo anno FIT, è prevista la sola cancellazione dalla relativa graduatoria.
Infine, si precisa che il terzo anno del contratto FIT prevede le stesse condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
IL DECRETO
LA NOTA
LE ISTRUZIONI OPERATIVE
IL CONTINGENTE DI POSTI DA ASSEGNARE
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