Rispondiamo ad un lettore che ci chiede cosa spetta al personale ATA in caso di assenze per visite, terapie ed esami specialistici, alla luce dell’ultimo CCNL.
Cominciamo col dire che l’articolo 33 del CCNL che si riferisce al personale ATA, riconosce specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico. Le 18 ore comprendono anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, e sono quindi sottoposti allo stesso regime economico e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
I permessi orari possono essere anche cumulati per la durata dell’intera giornata lavorativa.
La domanda per poter richiedere questi permessi, deve essere prodotta con un preavviso di almeno tre giorni e consegnata al dirigente scolastico.
In alcuni casi, di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda potrà essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
L’assenza, in questi casi, è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Tale giustificazione viene inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie ed esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.
Nel caso in cui l’incapacità lavorativa sia stata determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.
Inoltre, nella circostanza di dipendenti che, a causa delle patologie di cui soffrono, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente produrre un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti.
Tali lavoratori interessati devono pertanto produrre la certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione, si badi bene, dovranno fare seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
Infine, bisogna ricordare che non è stata modificata la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa a tali permessi anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
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