“Il lavoratore, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile.” Lo afferma la Nota Ministeriale del 26 ottobre 2020 (in accordo con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) relativamente alle situazioni di quarantena, fiduciaria o meno, del personale Ata.
Precisiamo che per malattia certificata si intende il personale effettivamente contagiato ovvero risultato positivo al Covid.
Il parere dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Ad ogni modo, nel motivare la propria posizione, la Nota ministeriale fa riferimento al parere dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che il 9 ottobre 2020 (nota n. 3653) afferma: “lo stato di quarantena non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
L’espressione in assoluto fa la differenza, dato che lascia intendere che sì, il periodo di quarantena è equiparato al ricovero ospedaliero e dunque tendenzialmente in questa condizione non si dovrebbe lavorare, ma non è necessariamente (in assoluto) così . Infatti fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia il lavoratore potrebbe essere comunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.
Nello specifico si legge nella Nota: tanto il Direttore dei servizi generali
e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.
Sarà il Dirigente Scolastico, in accordo con il DSGA, a predisporre adeguate attività di monitoraggio del lavoro svolto.
Mansioni esentate dal lavoro agile
Infine, per tutte quelle mansioni che sono da espletarsi in presenza per forza di cose (vedi le mansioni di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico operante in azienda agricola, ecc), i lavoratori sono esentati dalla prestazione professionale in modalità smart. Il Dirigente Scolastico, ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, applicherà la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
Quanto alla durata della quarantena, rinviamo all’articolo al link.