Il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio scorso, all’art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale ATA varia da due mesi a sei mesi, in base al profilo di appartenenza.
In particolare, la nuova formulazione fissa la durata del periodo di prova come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (pensiamo ai DSGA).
La principale novità sul punto è rinvenibile nella previsione, per la figura del DSGA, di un periodo di prova che passa ora da 4 a 6 mesi.
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
Recentemente, l’USR Piemonte ha pubblicato un’interessante circolare con la quale si sofferma sugli adempimenti di competenza del Dirigente scolastico per la conferma in ruolo, invitando soprattutto ad attenzionare il personale ATA in periodo di prova, tracciare le attività a questi assegnate e valutare seriamente e obiettivamente la sussistenza o meno dei presupposti per la conferma in ruolo.
Ad esempio, con riferimento al collaboratore scolastico, l’USR suggerisce di “verificare se le aule ad esso affidate per la pulizia risultino effettivamente pulite e il grado di attenzione posta nell’espletamento del servizio; se il comportamento tenuto in relazione all’accoglienza dell’utenza e/o alla sorveglianza per la parte di competenza sia conforme ai canoni di correttezza. Si potrebbe tener conto di eventuali lamentele da parte dell’utenza, da parte degli altri colleghi, della necessità di sollecitazioni per espletare le mansioni di propria competenza, dell’autonomia nello svolgimento delle stesse“.
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