Graduatorie

ATA terza fascia, titoli di servizio e cultura dichiarati e convalidati rimarranno validi anche nei trienni successivi

Uno degli aspetti che merita di essere evidenziato rispetto al decreto che ha dato il via all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA (scadenza 28 giugno) sta nel fatto che i titoli di servizio e di cultura, dichiarati dall’aspirante e convalidati a sistema dal dirigente dell’istituzione scolastica con la quale l’aspirante stipulerà il primo contratto di supplenza, rimarranno utili per il conferimento di supplenze dalle graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia anche nei trienni a venire.

A sottolinearlo è il Ministero, nella nota di trasmissione agli Uffici scolastici regionali del Decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, con la quale appunto è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027.

Altro aspetto sulla quale si sofferma la nota concerne la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, in riferimento alla quale il MIM precisa che deve intendersi, ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 allegata al nuovo CCNL, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Tale dicitura è stata riportata, sub lettera K), nelle note esplicative relative alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando di concorso, ovverosia nelle Tabelle A, A/1, A/2, A/3, A/4, A/5.

In merito al possesso dei nuovi titoli di studio, i nuovi commi 9 e 10 del menzionato CCNL, prevedono quanto segue: “fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo”; “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo”.

Relativamente a quanto da ultimo riportato, si fa presente che, in occasione della “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, la legge 18/2024, è intervenuta sull’articolo 5 (“Proroga di termini in materia di istruzione e merito”), inserendo il comma 3-ter, relativo al requisito della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica prevedendo che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, anche i soggetti neoimmessi nelle predette graduatorie possano acquisire la certificazione entro 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo CCNL, vale a dire entro il 30 aprile 2025.

LA NOTA

Lara La Gatta

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